Il periodo di osservazione

Ultima modifica 6 settembre 2023

Il periodo di osservazione costituisce una misura preventiva al fenomeno della cosiddetta "morte apparente", in modo che la sua decorrenza dia luogo alla possibilità di sottoporre il cadavere ad autopsia, trattamenti conservativi, chiusura del feretro, sepoltura o cremazione.

Durante il periodo di osservazione, il cadavere non può essere rimosso dal luogo in cui si trova, nè essere sottoposto a manipolazioni o trattamenti, salvo che queste non rispondano a misure di pietas e comunque tali da non ostacolare il concretizzarsi di eventuali manifestazioni di vita.

In Emilia Romagna è ammesso il trasporto anche prima del completamento del periodo di osservazione.

La funzione del periodo di osservazione è, per molti versi, simile a quella della visita necroscopica, mirando entrambe all'accertamento dell'effettività del decesso.

Normalmente il periodo di osservazione si svolge per una durata di 24 ore decorrenti dalla morte, ma è elevato a 48 in casio di morte improvvisa o sussistenza di dubbi di morte apparente.

Una riduzione del periodo di osservazione rispetto a quella ordinaria può avvenire nei seguenti casi:

  • morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
  • il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione;
  • per altre ragioni speciali.

In tali casi il responsabile del servizio dellì'ASL può proporre la riduzione del periodo di osservaizone, che viene disposto dal sindaco.

Casi particolari

La Regione E.R. con Determinazione dirigenziale n. 18104 del 15/11/2016, ha stabilito un’ulteriore specifica deroga al termine temporale delle 24 ore dal decesso del periodo di osservazione, per il trasporto di cadavere verso il luogo prescelto per le onoranze per essere ivi esposto.

Si riporta di seguito il testo del provvedimento, che può essere consultato integralmente sul sito della Regione E.R.: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico.”.

Si rammenta che trattandosi di normativa regionale essa vale solo entro  limiti territoriali propri. Quindi, il limite chilometrico di 300 chilometri indicato nel provvedimento non vale se si estende fuori del territorio emiliano romagnolo.


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy