L'accertamento di morte

Ultima modifica 6 settembre 2023

Come previsto dall’art. 74 del d.P.R. n.396/2000 il cadavere non può essere sepolto o cremato se non c’è l’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile, il quale “non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.

Pertanto l’accertamento della effettività della morte è strumentale rispetto alla sepoltura/cremazione del cadavere.

Il regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. n.285/1990 art. 8 e segg.) infatti prevede che, subito dopo il decesso, il cadavere sia mantenuto in osservazione, o nel luogo in cui è avvenuto il decesso oppure in appositi locali, come previsto dall’art. 12: ciò accade quando la persona è morta in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerla per il periodo di osservazione, quando è deceduta sulla pubblica via o in luogo pubblico o quando debba essere esposta per il riconoscimento.

Il periodo di osservazione serve a “dare certezza” all’evento morte, ed è per questo che in tale lasso di tempo è necessario mantenere il cadavere in condizioni tali da non ostacolare alcuna manifestazione di vita e lo stesso non può essere sottoposto ad autopsia o ad altro tipo di trattamento. Ed è proprio in questo tempo che interviene il medico necroscopo a “certificare” l’evento, attraverso, appunto, l’accertamento della morte.

L’attività del medico necroscopo

Le funzioni di necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ASL oppure, nel caso degli ospedali, dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. Nella quasi totalità dei casi sono medici che hanno anche altri incarichi e, in più, sono delegati per la funzione necroscopica, non essendoci nessuna incompatibilità tra questa e gli altri. Ad ogni modo sono le varie ASL a decidere nel merito, in base a quanto stabilito dalle varie leggi regionali.

Il certificato necroscopico

Dopo che il medico necroscopo ha effettuato l’accertamento che gli compete, ha l’obbligo di compilare il certificato necroscopico (art. 4 del d.P.R. n. 285/1990). Tale certificato, anche se si presenta in forme diverse a seconda dei vari modelli che le Regioni hanno approntato, deve contenere obbligatoriamente alcune informazioni, oltre ai dati anagrafici del defunto. Queste sono:

  • il luogo, l’ora e l’esito della visita;
  • se l’accertamento morte è avvenuto tramite elettrocardiografo ECG (tanatogramma) ;
  • se il periodo di osservazione è di 24 oppure di 48 ore.

Queste ultime informazioni sono importanti per l’ufficiale di stato civile ai fini del rilascio dell’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione. Infatti l’ufficiale di stato civile in presenza di accertamento tramite ECG potrà rilasciare subito l’autorizzazione, mentre nel caso in cui il periodo di osservazione sia di 24 oppure di 48 ore, dovrà attendere che questo sia trascorso prima di provvedere.

Un’altra informazione può essere quella necessaria ai fini della cremazione, in quanto l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Altre eventuali informazioni possono essere presenti (quali ad es. se il defunto era o meno portatore di pace maker), ma non sono necessarie ai fini del rilascio delle autorizzazioni al trasporto, seppellimento o cremazione.

Ciò che il certificato non deve contenere affatto sono comunque le cause di morte. Queste infatti sono inerenti ad altro tipo di certificazione, che è il modello ISTAT/D4, che viene compilato dal medico curante o dal medico necroscopo se il decesso è avvenuto senza assistenza medica.

Infine il certificato necroscopico, mentre permette all’ufficiale di stato civile di rilasciare l’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, oltre a consentire che sul cadavere possano essere effettuati vari trattamenti, “non è necessario per la formazione dell’atto di morte, in quanto per formare l’atto di morte è sufficiente la comunicazione da parte del direttore ospedaliero o la dichiarazione dei familiari, come previsto dall’art. 72 del d.P.R. n. 396/2000".

Tempi e scadenze

Il medico necroscopo interviene non prima di 15 ore, data la necessità che si manifestino all’esterno del corpo i primi segni caratteristici della morte, e non dopo le 30 ore in modo che il cadavere non stia esposto troppo a lungo, causando problemi di salute pubblica.

L’accertamento della morte viene effettuato sulla base della visita del cadavere, senza ricorso a particolare strumentazione. Dovrà essere il medico a “rinvenire” sullo stesso i segni caratteristici della morte e sulla base di questi dovrà compilare il cosiddetto “certificato necroscopico”.

Dato che l’attività del medico necroscopo si svolge, all’incirca, nel periodo di osservazione, anche se i tempi non coincidono esattamente, vediamo come l’una incide sull’altro.

Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 285/1990 nessun cadavere può essere seppellito/cremato o soggetto ad altro tipo di trattamento se non sono trascorse 24 ore “salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo”. In questi casi il medico necroscopo potrebbe intervenire anche prima delle 15 ore, dato che i segni del decesso, che costui dovrebbe individuare attraverso la visita esterna, sono già presenti.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 del d.p.R. n. 285/1990 “Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità (come nel caso del Covid-19) o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.”. In tali casi, in cui le ragioni di salute o di ordine pubblico prendono il sopravvento, è evidente che l’accertamento della morte, da parte del medico necroscopo, dovrà essere effettuato tenendo conto delle particolari circostanze.

Il periodo di osservazione, tuttavia, può anche essere “allungato” ed arrivare alle 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente “salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8”, cioè con l’elettrocardiografo, come previsto dall’art. 9 del d.P.R n. 285/1990 e come chiarito nella circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.

Casi particolari

L’accertamento della morte può essere effettuato anche attraverso l’ausilio dell’elettrocardiografo ECG (tanatogramma), come previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 285/1990, e in tal caso si può procedere anche nelle prime ore dopo il decesso. L’utilizzo di questo strumento, infatti, permette di verificare l’effettività della morte senza tener conto del range temporale delle 15/30 ore.


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