Giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri

Ultima modifica 5 settembre 2023

Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.

Una volta che l’interessato è entrato in possesso del decreto di concessione, deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).

La formula da pronunciare è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" (formula n.81 del decreto del Ministero dell'Interno del 5/04/2002).

Il giuramento non è altro che il momento in cui il cittadino si impegna, mediante la lettura dello stesso, a rispettare tutti i doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani.

Tutti i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dal fatto che siano cittadini italiani dalla nascita oppure naturalizzati.

Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani e si può cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.

A volte, quando le generalità sul cognome cambiano con l’acquisto della cittadinanza italiana, è necessario recarsi anche all’Agenzia delle Entrante per richiedere la correzione del proprio codice fiscale.

I figli minori di età

A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani, previa attestazione del Sindaco.

Il concetto di convivenza, richiamato dall'art.14 della L. n.91/1992, non deve consistere nella mera iscricizione anagrafica al medesimo indirizzo del genitore divenuto italiano e del figlio minore, ma il legame che lega il genitore al figlio in modo stabile e duraturo può andare ben oltre una mera coabitazione.
Innanzitutto è necessario ricordare come "La residenza del cittadino in anagrafe registrata e certificabile, ha valore puramente presuntivo e non può essere assuanta quale prova assoluta ed inoppugnabile della effettivadimora abituale come negli stessi atti anagrafici riportata" (TAR Piemonte, Sez.1, sentenza n.4089/2010).
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la condizione di convivenza cui fa riferimento l'art.14 prima citato "ove si tratti di famiglie i cui componenti siano di nazionalità diversa da quella italiana, non può essere interpretato in senso rigido come condivisione permanente e senza interruzioni della residenza, ma deve essee inteso come mantenimento di un legame effettivo, tramite una comunone di vita che ben può conservarsi, con i moderni mezzi di comunicazione e trasporto, anche nel caso in cui i genitori per ragioni di lavoro o latri motivi, dimorino con i figli per periodi intervallati da assenze, ma con una continuità sufficiente a mantenere un legame anche fisico" (Tribunale di Padova, sentenza n.120/2012).
"Il legame tra genitori e figli può anche estrinsecarsi non necessariamente in una convivenza fisica, bensì in un vincolo morale e spirituale tra di essi, dovendosi ravvisare in ciò l'esatto contenuto della convivenza stabile ed effettiva" (Tribunale di Roma, prima sez. civile, sentenza n.44/2015).
"L'effettività della convivenza presuppone continuità di uno stabile rapporto famigliare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continua ad esercitare la sua responsabilità genitoriale, così assicurando l'effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell'inserimento del primo nel contesto nazionale sncito in virtù della ocnseguita cittadinanza. Di conseguenza, a prescindere dal genitore con cui il figlio di fatto conviva, il semplice fatto che persista la frequentazione da parte dell'altro genitore integra il requisito della convivenza stabile ed effettiva richiesta dalla legge" (Tribunale di Roma, sentenza del 4/07/2014).

E' comunque a carico del genitore richiedente fornire, mediante idonea documentazione, la prova della convivenza stabile ed effettiva ance se intesa come persistenza ed effettività del vincolo genitoriale, ovviamente ocn riferimento alla data di acquisto della cittadinanza italiana, e l'ufficio di stato civile procede a verificare la condizione di convivenza.

Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.

A chi si rivolge

A tutti coloro a cui è stato notificato dalla Prefettura il decreto di acquisto della cittadinanza italiana

Chi può presentare

Le persone destinatarie del decreto di acquisto della cittadinanza italiana

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario contattare preventivamente l'ufficio di stato civile del Comune

Cosa si ottiene

Un appuntamento per poter prestare il giuramento

Cosa serve

Per richiedere di rendere giuramento davanti al Sindaco occorre prenotare un appuntamento all'ufficio di stato civile.

Il giorno dell'appuntamento viene fatta la verifica della documentazione e viene fissata la data per prestare giuramento.

Documentazione da consegnare il giorno di richiesta dell'appuntamento

  • Decreto in originale
  • Ricevuta di notifica della Prefettura
  • Documento di identità (passaporto e carta d'identità)
  • Passaporto di eventuali figli minori
  • Permesso di soggiorno originale da consegnare il giorno del giuramento
  • atto di nascita tradotto e legalizzato
  • atto di nascita tradotto e legalizzato di eventuali figli minori nati all'estero

Costi e vincoli

Costi

Non è previsto nessun costo per l’attività dell’Ufficio di Stato civile.

Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00

Vincoli

Le date dei giuramenti verranno calendarizzate dall’Ufficio di Stato Civile sulla base della data di presentazione delle richieste.

Non è possibile anticipare la data del giuramento stabilita dall’Ufficio, se non per gravi motivi certificabili.

La valutazione dei gravi motivi verrà effettuata ad insindacabile giudizio del Dirigente e del Responsabile del Servizio, sulla base della documentazione presentata.

Il cittadino che presta il giuramento è tenuto a pronunciare in modo chiaro e intelleggibile la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". Nel caso ciò non avvenisse l'Ufficiale di Stato Civile celebrante potrebbe decidere di rimandare la cerimonia ad altra dataritardando il riconoscimento formale della cittadinanza italiana, in modo da consentire al cittadino di effettuare il giuramento nei modi dovuti.

Tempi e scadenze

Si rammenta che se l’interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto, ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza, producendo nuovamente tutta la documentazione, anche quella proveniente dall’estero (Sentenza corte di Cassazione n.18610/2020).

Casi particolari

L'eventuale incapacità di agire del nuovo cittadino

Se l'interessato si trova in una situazione di incapacità tale da non poter prestare il giuramento, è possibile essere esonerati dal giuramento stesso (Sentenza della corte costituzionale n.258/2017).
L'esonero dal giuramento opera a prescindere dal tipo di incapacità giuridicamente rilevante, che si rileva dall'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di gravi motivi di salute, a prescindere dal riconoscimento giuridico della sua situazione.
In tali circostanze i famigliari dell'interessato o coloro che ne curano l'assistenza, dovranno presentare all'ufficio di stato civile idonea documentazione che attesti l'incapacità della persona.
Nono sono rilevanti eventuali impedimenti fisici ma solamente situazioni di inabilità che non consentano la piena capacità di agire.

Il cittadino residente all'estero

Se il cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana è residente all'estero, il giuramento dovrà essere effettuato di fronte al console italiano competente, secondo la località estera dove è residente l'interessato.


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