Annullamento del matrimonio civile

Ultima modifica 5 settembre 2023

L'annullamento del matrimonio è un istituto previsto e disciplinato dal codice civile, che prevede tutta una serie di cause che possono condurre alla cancellazione del vincolo matrimoniale fin dalla sua celebrazione. L'annullamento infatti, a differenza del divorzio, ha efficacia ex tunc, ovvero come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. Questo aspetto, per ovvie ragioni, produce effetti diversi sulla coppia, soprattutto dal punto di vista economico.

Il matrimonio è un negozio giuridico disciplinato dal nostro ordinamento, che vi ricollega precisi diritti, ma anche doveri. L'art. 29 della Costituzione definisce la famiglia come una "società naturale fondata sul matrimonio". Da qui l'importanza dell'istituto, che può attraversare anche fasi patologiche, dovute a separazione, divorzio e annullamento. La prima ne sospende gli effetti per un periodo, il secondo lo scioglie, il terzo lo invalida sin dalla nascita.

L'annullamento del matrimonio civile determina la perdita di efficacia del vincolo matrimoniale, come se lo stesso non fosse mai stato contratto. Sono cause d'invalidità del matrimonio:

  • gli impedimenti assoluti o relativi;
  • i vizi della volontà;
  • l'incapacità del coniuge;
  • la simulazione.

Impedimenti assoluti e relativi

Gli impedimenti assoluti si hanno quando non è possibile contrarre matrimonio, mentre quelli relativi impediscono di sposarsi solo con soggetti determinati.

Costituiscono impedimenti assoluti alle nozze:

  • la minore età, visto che la legge richiede la maggiore età per contrarre matrimonio (o il compimento di anni 16 in casi particolari e previa autorizzazione del Tribunale);
  • l'interdizione giudiziale pronunciata dal Tribunale se il soggetto è affetto da un vizio totale di mente;
  • la non libertà di stato o bigamia, ovvero l'esistenza di un precedente legame coniugale con altra persona;
  • il lutto vedovile, che impedisce alla donna di sposarsi se non sono trascorsi almeno 300 giorni dall'evento che ha provocato l'estinzione del matrimonio antecedente;
  • l'assenza del coniuge, la domanda di annullamento però non può essere presentata fino a quando permane tale condizione.

Si parla d'impedimenti relativi invece quando, come anticipato, il matrimonio è vietato solo con determinati soggetti, con i quali esistono rapporti di natura familiare (parentela, affinità, adozione) o nel caso in cui uno abbia commesso reato di omicidio, anche nella forma tentata, ai danni di un soggetto e voglia poi sposarne il coniuge.

Incapacità naturale

L'annullamento del matrimonio può essere cagionato anche da uno stato d'incapacità, sia permanente che transitoria, al momento della celebrazione.

Vizi della volontà

L'annullamento del matrimonio inoltre può derivare dalla presenza di vizi della volontà come:

  • l'errore sulla identità personale del coniuge o l'errore essenziale (ovvero determinante ai fini del consenso) su sue qualità personali che, se conosciute, non avrebbero condotto l'altro coniuge a dare il suo consenso (malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salva intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; condanna per delitti di prostituzione ad una pena non inferiore a due anni; stato di gravidanza provocato da persona diversa rispetto a quella caduta in errore, purché vi sia stato disconoscimento se la gravidanza è stata portata a compimento);
  • il timore di eccezionale gravità che consiste nella pressione esterna, famigliare o sociale che induce uno dei coniugi al matrimonio.
  • la violenza se posta in essere per "costringere" a contrarre matrimonio. Ai fini dell'annullamento però la violenza deve essere grave, effettiva, attuale, tale da far temere a un soggetto sensato che il male minacciato (con gesti, scritti e parole) sia notevole e ingiusto.

Simulazione

Si ha simulazione quando due soggetti si accordano per fare in modo che il matrimonio non produca gli effetti che la legge vi ricollega. In sostanza le parti vogliono contrarre matrimonio, ma non i suoi effetti.

Tipico l'esempio di chi contrae matrimonio per far ottenere al coniuge straniero la cittadinanza.

Diversa dalla simulazione è la "riserva mentale", ovvero il dubbio sul matrimonio che si va a contrarre, che però, riguardando la sfera intima della persona non rende invalido il vincolo matrimoniale, visto che per l'ordinamento rileva solo quanto dichiarato ed espresso esternamente.

La domanda di annullamento del matrimonio civile

L'annullamento del matrimonio, contrariamente a quello che si può pensare, non può essere chiesto solo dai due coniugi. L'art. 117 c.c. riconosce infatti, in casi determinati, la legittimazione attiva alla domanda di annullamento, in capo ad altri soggetti.

In particolare se il matrimonio è stato contratto in violazione:

  • della libertà di stato (art. 86 cc)
  • dei vincoli di parentela, affinità, adozione (art 87 cc);
  • o in caso di delitto commesso, anche in forma tentata, in danno del coniuge dell'altro (art. 88);

le nozze possono essere impugnate, ai fini dell'annullamento, anche dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti coloro che hanno un interesse attuale e legittimo a impugnarlo.

Se poi il matrimonio è stato comunque contratto in violazione dell'art 84 c.c., ovvero da soggetti che non hanno compiuto ancora l'età richiesta (18 anni o 16 in presenza di gravi motivi), il matrimonio può essere impugnato dai coniugi, dai genitori e dal Pubblico Ministero.

Effetti personali

Nel momento in cui viene dichiarato l'annullamento del matrimonio, entrambi riacquistano lo stato libero con effetto ex tunc, ovvero dalla data in cui è stato celebrato, perdono conseguentemente lo status di coniuge, e quindi vengono meno tutti gli obblighi derivanti dal matrimonio come convivenza, assistenza, fedeltà. Cessa infine il vincolo di affinità con genitori e parenti dell'ex coniuge.

Effetti economici

Nel momento in cui il matrimonio, attraverso l'istituto dell'annullamento, viene cancellato fin dall'inizio, come se non fosse mai esistito, a differenza di quanto accade per il divorzio, non è previsto l'obbligo di versare l'assegno al coniuge svantaggiato economicamente.

Solo in due casi, per un tempo limitato, è prevista la corresponsione di un assegno:

  • il primo quando entrambi i coniugi erano in buona fede al momento della celebrazione, non conoscevano le cause che hanno portato all'annullamento o il loro consenso è stato estorto con violenza o timore grave. In questo caso infatti il Giudice può stabilire per una durata massima di tre anni il versamento di un assegno in favore del coniuge che non è passato a nuove nozze e non dispone di redditi adeguati;
  • il secondo invece si ha quando solo uno dei due coniugi ha contratto matrimonio in buona fede. In questo caso il giudice può disporre a suo favore il versamento di una somma in grado di mantenerlo per tre anni, da versare a rate o una tantum o un importo a titolo di alimenti se non ci sono altri soggetti coobbligati.

Si scioglie inoltre l'eventuale fondo patrimoniale costituito, si perdono i diritti ereditari, viene meno la comunione legale e non hanno più efficacia le donazioni fatte durante il matrimonio. Infine chi ha spontaneamente eseguito prestazioni di mantenimento in favore dell'altro coniuge, non può chiederne la restituzione.


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