Regime patrimoniale

Ultima modifica 5 settembre 2023

Con il matrimonio o l'unione civile è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni.

Nel corso della vita matrimoniale o dell'unione civile la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'ufficio di stato civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o unione civile.

Regime della Comunione dei Beni

Si instaura automaticamente al momento del matrimonio o dell'unione civile se gli interessati non manifestano volontà diverse.

La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo l'evento, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambi i coniugi o uniti civilmente. I beni già in possesso di uno o dell'altro prima del matrimonio o dell'unione civile restano di sua esclusiva proprietà.

Regime della Separazione dei Beni

Si costituisce all'atto della celebrazione, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio o unione civile.

Tale dichiarazione va resa:

  • in caso di matrimonio civie o unione civile, direttamente all'ufficiale di stato civile
  • in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione al parroco o ministro di culto celebrante.

Con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio o l'unione civile, e ne ha il godimento a l'amministrazione. I beni acquistati prima del matrimonio o unione civile sono sempre esclusi.


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