I testimoni

Ultima modifica 5 settembre 2023

Ruolo dei testimoni

I testimoni hanno un ruolo passivo nella celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, in quanto non esprimono alcuna volontà rispetto a tale atto.

Essi sono, appunto, testimoni, e non dichiaranti come gli sposi/uniti civilmente. Hanno il solo compito di assistere alla celebrazione, sottoscrivendo l'atto, e confermando in tal modo le risposte dei nubendi/uniti civilmente alle domande poste dal celebrante, e la dichiarazione dello stesso dell’avvenuta unione.

Certamente devono essere in grado di comprendere quanto avviene durante il rito.

Gli stessi non sono neppure testimoni dell’assenza di impedimenti alla celebrazione, in quanto tale verifica è già avvenuta precedentemente da parte dell'Ufficiale di Stato civile.

Requisiti del testimone

Uniche condizioni per esercitare il ruolo di testimone sono la maggiore età e la capacità di agire. Non esistono altri impedimenti di alcuna natura.

Il testimone può essere parente (od affine) di uno o di entrambi i nubendi/uniti civilmente, non esiste, quindi, il problema dell’incompatibilità tra il testimone ed i nubendi/uniti civilmente. Tale problema non esiste neanche tra il testimone e l’ufficiale di stato civile celebrante.

Chi fa il testimone può essere non residente nel comune di celebrazione, o essere residente all’estero. Può essere straniero e non conoscere la lingua italiana.

Poiché, però, deve comprendere le dichiarazioni pronunciate durante la cerimonia, per il testimone che non conosce la lingua italiana deve essere nominato un interprete, che possa tradurgli tutte le domande poste dal celebrante agli sposi/uniti civilmente, e tutte le risposte che essi forniscono, nonché le dichiarazioni contenute nell’atto di matrimonio/unione civile.

Per quanto riguarda l’interprete, egli deve sottoscrivere un verbale di giuramento, insieme all’ufficiale di stato civile, dove giura di bene e fedelmente adempiere al compito a lui affidato.

Numero dei testimoni

Il codice civile e le normative in materia di unione civile regolano la forma con cui deve avvenire il matrimonio, e stabilisce il numero dei testimoni.

Sia nel matrimonio che nell'unione civile i testimoni devono essere due, né di meno, né di più.

Quando ne è previsto un numero diverso, il legislatore lo ha espressamente indicato. Infatti all’articolo 110 del codice civile (matrimonio fuori della casa comunale) viene indicato: “Se uno degli sposi, per infermità o per impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107”.

Per i medesimi casi, qualora il rito rigurdasse un'unione civile, sono previsti solo due testimoni. Lo stesso discorso vale per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile in imminente pericolo di vita (di cui all’articolo 101 del codice civile).


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