Matrimonio o unione civile all'estero di cittadino italiano

Ultima modifica 5 settembre 2023

La capacità matrimoniale/unione civile e le altre condizioni per contrarre matrimonio/unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo/unito civilmente, quindi, quella italiana, prevista dal codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi/unito civilmente abbia acquistato per effetto di una sentenza passata in giudicato italiana o riconosciuta in Italia.

Secondo l'art. 27 della L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale/unione civile e le altre condizioni per contrarre matrimonio/unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo/unito civilmente al momento del matrimonio/unione civile.

Il matrimonio/unione civile all'estero, quando gli sposi/uniti civilmente sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.

In relazione al matrimonio, quale che sia la modalità di celebrazione prescelta, rimane in capo ai nubendi l'obbligo della pubblicazione, attesa la sua importantissima funzione di verifica da parte dell'ufficiale di stato civile, circa l'insussistenza di impedimenti suscettibili di dar luogo a successive azioni di nullità o annullamento.

Ai sensi dell'art 11 del DPR 5/1/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, "le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 del codice civile"

Le pubblicazioni di matrimonio hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione dei nubendi.

Per quanto riguarda l’unione civile, le pubblicazioni sono sostituito da un processo verbale di richiesta di Unione civile, nella quale vengono dichiarati da parte degli interessati, l’assenza degli impedimenti previsti dalla legge.

Le legislazioni di alcuni paesi esteri richiedono un'attestazione concernente la mancanza di impedimenti in capo al cittadino italiano e talvolta il rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

L'art. 115, comma 1, del codice civile, prevede, con riguardo al matrimonio/unione civile del cittadino all'estero, che il cittadino italiano è comunque soggetto alle norme italiane sulle condizioni necessarie per contrarre matrimonio/unione civile stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.

Dette condizioni riguardano l'età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale/unione civile (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi/uniti civilmente (art. 87); l'ipotesi del "delitto" (art. 88).

La mancanza di uno dei requisiti o l'esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio/unione civile eventualmente contratto invalido con riferimento all'ordinamento giuridico italiano.

Secondo l'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio/unione civile contratto all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento.

Il matrimonio/unione civile all'estero può essere celebrato dinanzi:

  • ad un'autorità straniera locale;
  • all'autorità diplomatica o consolare;
  • ad un ministro di un culto religioso.

Il matrimonio/unione civile del cittadino italiano dinanzi all'autorità straniera locale

Il matrimonio/unione civile celebrato dal cittadino italiano all'estero dinanzi all'autorità straniera locale, se vengono rispettate le forme previste nello stato straniero e se sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio/unione civile secondo le norme del codice civile, è valido e produce effetti immediati anche nell'ordinamento italiano. Per il matrimonio non sussiste in questo caso l'obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera.

In alcuni casi l'autorità straniera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.

E' importante ricordare che l'Italia ha aderito insieme ad altri paesi, alla Convenzione di Monaco del 1980, che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio/unione civile all'estero. Il certificato viene rilasciato dall'autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio/unione civile che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza.

ln Italia l'autorità competente a rilasciare questo certificato è l'ufficiale di stato civile.
L'Italia ha poi stabilito ulteriori accordi con Svizzera e Austria nell'ottica di una maggiore collaborazione e semplificazione per la celebrazione del matrimonio/unione civile tra cittadini provenienti dai rispettivi Paesi.

Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Copia dell'atto di matrimonio/unione civile redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, è rimessa a cura degli interessati, sposi o uniti civilmente, all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia. Dal momento che l'atto è immediatamente valido, la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile non avrà efficacia costitutiva, ma ha solo natura meramente dichiarativa ossia certificativa e di pubblicità.

In sintesi:

  • non devono essere fatte le pubblicazioni, a meno che non lo richieda la legge straniera;
  • deve essere presentato il certificato di capacità matrimoniale o un nulla-osta da richiedere all'ufficiale di stato civile del Comune italiano, se richiesto dalla legge straniera;
  • una volta contratto il matrimonio/unione civile, l'originale dell'atto di matrimonio/unione civile questo deve essere legalizzato e tradotto;
  • deve essere poi trasmesso copia dell'atto di matrimonio/unione civile redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente, quello del comune di residenza degli sposi/uniti civilmente cittadini italiani, perché sia trascritto in Italia nei registri di stato civile.

Il matrimonio/unione civile del cittadino italiano dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana

La legge italiana attribuisce alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è, dunque, autorizzato a celebrare i matrimoni.

Davanti al Console all'estero, due futuri sposi/uniti civilmente, entrambi cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, possono celebrare matrimonio/unione civile. Dovranno presentare l'istanza di celebrazione del matrimonio/unione civile consolare all'ufficio consolare, che può essere inviata per posta, fax o e-mail e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti ovvero presentata di persona.

In caso di matrimonio e una volta accolta l'istanza, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni.

In sintesi occorrerà:

  • presentare l'istanza di celebrazione del matrimonio/unione civile consolare, che può essere depositata di persona all'ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o e-mail e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti;
    attendere l'accoglimento dell'istanza;
    una volta accolt l'istanza, richiedere le pubblicazioni.
  • attendere l'accoglimento dell'istanza;
  1. una volta accolta l'istanza, richiedere le pubblicazioni:

In base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere le pubblicazioni, ovvero:

  • se entrambi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza;
  • se il cittadino italiano ha la residenza all'estero e l'altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all'autorità consolare italiana all'estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo;
  • se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l'altro (italiano o straniero) all'estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza;
  • se entrambi sono residenti all'estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l'autorità consolare. L'autorità consolare dovrà poi inviare l'atto di matrimonio/unione civile all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.

Il Console può rifiutare la celebrazione del matrimonio/unione civile quando quest'ultimo risulterebbe non valido secondo l'ordinamento vigente nel Paese straniero; ovvero può decidere di celebrare comunque il matrimonio/unione civile, ma dovrà informare gli sposi circa la non efficacia dell'atto nello Stato in questione.

Modulo richiesta certificato capacità matrimoniale
05-09-2023

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