Matrimonio

Ultima modifica 5 settembre 2023

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".

Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.

Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

Formazione atti di matrimonio

L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

Matrimoni civili

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito provvediemnto della Giunta comunale.

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè: 

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente ;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale,o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.

Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.

Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato

Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della L. n.219/2012).

La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro, è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.

L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

Riepilogando il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:

in linea retta:

  • 1° grado: padre o madre e figli;
  • 2° grado: nonni e nipoti;
  • 3°grado: bisnonni e pronipoti;
  • 4° grado: trisnonni i trisnipoti;
  • 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
  • 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.

In linea collaterale:

  • 1° grado: non esiste
  • 2° grado: fratelli e sorelle.

Affinità in linea retta:

  • 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.

Affinità in linea collaterale:

  • 1° grado: non esiste;
  • 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);

L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili. L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):

  • dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
  • riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile;
  • accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;
  • per gli sposi, il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). 

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

Dove è possibile la celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:

  • nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
  • presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
  • in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
  • all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.

L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.

Cosa si deve intendere per casa comunale

Per casa comunale si deve intendere "un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.”.

Può essere destinata alla celebrazione dei matrimoni qualsiasi sala del palazzo comunale ritenuta idonea.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007, ha previsto che il matrimonio deve essere normalmente celebrato all’interno della Casa comunale, ma è possibile anche procedere celebrando il matrimonio nei giardini dell’edificio che ospita la casa comunale. Il giardino in questione deve costituire una “pertinenza funzionale” dell’edificio stesso ai sensi degli articoli 817 e 819 del codice civile (“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio, o ad ornamento di un’altra cosa”).

Celebrazioni all'esterno dell'edificio comunale

Alla luce di quanto sopra specificato, non si possono celebrare matrimoni nei giardini o parchi comunali esterni all’edificio comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

Nella circolare prima menzionata viene ricordato che, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 396/2000, possono venire istituiti, anche per singole funzioni, uno o più separati uffici dello stato civile.

Pertanto il Comune può destinare alla celebrazione di matrimoni anche una sala esterna all’edificio comunale, con le relative pertinenze funzionali (cioè il giardino): l’utilizzo di tale sala dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un solo matrimonio.

Tanto nel “Massimario di stato civile”- edizione 2012 -, che nella successiva circolare n. 10 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno affronta il problema della celebrazione del matrimonio presso un sito di proprietà comunale di particolare valore storico o di attrazione turistica, quindi particolarmente affollato.

Già nel “Massimario” il Ministero aveva espresso un giudizio positivo sull’utilizzo di tali spazi pubblici, purchè essi fossero riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinati alle celebrazioni.

Il Ministero su tale questione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, che si è espresso positivamente con proprio parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, confermando quanto già indicato nel Massimario di stato civile. Il Consiglio di Stato ha affermato che “i requisiti di esclusività e continuità della destinazione possono permanere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purchè tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.”.

Celebrazioni del matrimonio civile in luoghi privati

Riguardo all’utilizzo di un sito di proprietà privata, nel “Massimario di stato civile” viene specificato che “E' ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla Casa comunale di proprietà privata, purchè acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della Casa comunale.”

Pertanto riepilogando, la celebrazione di un matrimonio civile può quindi avvenire:

  1. nella Casa comunale;
  2. in una sala dell’edificio comunale;
  3. nella sala esterna all’edificio comunale, compreso il giardino;
  4. in siti di proprietà comunale che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a patto che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazioni;
  5. in siti di proprietà privata, purchè acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico, con carattere di ragionevole continuità temporale e di esclusività.

Nel Comune di Gossolengo i matrimoni e le unioni civili vengono celebrati con le medesime modalità nella sala comunale a ciò appositamente destinata, presso la sede di piazza Roma n. 16, nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'ufficiale di stato civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito provvedimento della Giunta comunale (allegato a fondo pagina).

Inoltre, è attualmente possibile contrarre matrimonio / costituire unione civile fuori dalla Casa comunale presso le seguenti strutture: Agriturismo "I Melograni" (in fraz. Caratta), "Quinto senso" (in loc. Rossia) e "Locanda La Trebbia" (in loc. Rossia). Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione e dei relativi costi, è regolata da apposito provvedimento della Giunta comunale (allegato a fondo pagina).

L'atto di matrimonio o di unione civile

L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Matrimoni concordatari e altri culti ammessi

Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'ufficiale dello stato civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.

Il regime patrimoniale

I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:

prima del matrimonio:

  • all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
  • al parroco (matrimonio concordatario);
  • al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);

dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile.

A seguito della celebrazione del matrimonio civile può essere richiesto il rilascio del Libretto di famiglia internazionale.

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè: 

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente ;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio.

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Cosa si ottiene

L'atto di matrimonio o di unione civile

L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Matrimoni concordatari e altri culti ammessi

Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.

Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato.

Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.

Disciplinare matrimoni_unioni civili con tariffe
05-09-2023

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