Adozione di minori

Ultima modifica 5 settembre 2023

Al fine di proteggere il minore di età che si trovi in stato di abbandono, ovvero cui manchi il sostegno materiale e morale familiare, la legge prevede che il minore possa ricostituire un vero e proprio rapporto di filiazione (diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio) in una nuova famiglia attraverso l'adozione.

L’adozione di minorenni è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine. Si distingue in:

  • adozione legittimante: fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore. Il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio di genitori adottivi;
  • adozione particolare (non legittimante): è prevista solo in determinati casi indicati dalla legge, nei quali non si può ricorrere all’adozione legittimamente. Non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine (vedi scheda sull'adozione in casi particolari). Il minore acquista la posizione di figlio adottivo dell’adottante;
  • adozione internazionale: è l’adozione legittimante di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero. 

Adozione legittimante

Quali sono i presupposti dell’adozione legittimante

I presupposti dell’adozione legittimante sono:

  • lo stato di abbandono del minore, ovvero la condizione che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado;
  • la dichiarazione di adottabilità, ovvero, la dichiarazione emessa dal Tribunale per i minorenni che attesti che il minore si trovi in stato di adottabilità, stante la sussistenza dello stato di abbandono;
  • la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per gli adottanti, ovvero, in particolare:
  • i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale requisito di stabilità è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni);
  • l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (in taluni casi è consentita una deroga);
  • i coniugi devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. 

Deroghe alla differenza di età tra adottato ed adottante

Le deroghe alla differenza di età sono ammesse:

  • se il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
  • se il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni;
  • se gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne;
  • se l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato. 

Lo stato di abbandono del minore

Il minore cui manchi l’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado, purché la mancanza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (in tali casi non si ricorre all’adozione, ma all'affidamento cosiddetto temporaneo), è dichiarato in stato di abbandono, anche se si trovi presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero sia in affidamento familiare cd. temporaneo

Chi può segnalare lo stato di abbandono di un minore e a chi deve essere segnalato

Chiunque ha la facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di un minore di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità (es. gli assistenti sociali, gli istituti di assistenza pubblica) devono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica (è il soggetto istituzionale preposto alla cura degli interessi del minore) presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Chi, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per oltre 6 mesi, deve, trascorso tale termine, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Nello stesso termine, i genitori che affidano per più di 6 mesi il figlio minore a soggetto diverso da un parente entro il quarto grado devono darne segnalazione al tribunale per i minorenni. L’omissione può comportare la decadenza dalla responsabilita genitoriale e l’apertura della procedura di adottabilità. 

Il procedimento di dichiarazione di adattabilità

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

Il Presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, appena ricevuto il ricorso, apre un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e dispone, se necessario, ulteriori accertamenti tramite i servizi sociali o gli organi di pubblica sicurezza, ed avverte i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

Se dagli accertamenti risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni procede immediatamente a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chieda termine per provvedere al riconoscimento (il genitore riconosce come suo figlio il minore) (vedi scheda sul riconoscimento del figlio naturale ora figlio nato fuori dal matrimonio).

Il procedimento non potrà essere sospeso per più di due mesi, salvo che il presunto genitore debba ancora compiere i 16 anni, in tal caso la sospensione potrà essere protratta fino a due mesi dopo il raggiungimento di tale età.

Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione.

Se nei termini viene effettuato il riconoscimento e non sussiste abbandono morale e materiale, viene dichiarata chiusa la procedura di adottabilità, altrimenti viene pronunciato lo stato di adottabilità.
Fuori dal caso precedente, a conclusione delle indagini e di tutti gli accertamenti previsti dalla legge, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato con sentenza da parte del tribunale per i minorenni, previa audizione dei seguenti soggetti:

  • il Pubblico ministero;
  • il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblica o privata o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona da cui egli è affidato;
  • il tutore, ove esista;
  • il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Lo stato di adottabilità viene dichiarato quando:

  1. i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo;
  2. l’audizione dei genitori o dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la loro non disponibilità a modificare la situazione;
  3. durante il procedimento non siano adempiute la prescrizioni impartite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

Lo stato di adottabilità non viene dichiarato quando il tribunale ritenga che non sussistano i presupposti e, pertanto, dichiara che non vi è luogo a provvedere. 

La sentenza che dichiara lo stato di adottabilità va notificata al Pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore e al curatore speciale e può essere impugnata (ossia richiesta una sorta di rivisitazione della prima pronuncia) davanti alla Corte di Appello (il secondo grado di giudizio), sezione per i minorenni, da queste stesse parti entro 30 giorni dalla notificazione. 

Quali sono gli effetti della pronuncia dello stato di adattabilità

Con la pronuncia dello stato di adottabilità:

  • viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori;
  • il giudice nomina un tutore al minore, stante l’intercorsa sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori. 

Quando cessa lo stato di adattabilità

Lo stato di adottabilità cessa:

  • per adozione;
  • per il raggiungimento della maggiore età dell’adottando;
  • se viene meno lo stato di abbandono e non si è già provveduto all’affidamento preadottivo

Cos'è l’affidamento preadottivo

L’affidamento preadottivo è quel periodo di prova che viene disposto dal tribunale durante il procedimento di adozione, una volta che sia sta prescelta una coppia di affidatari e prima che sia emanata la sentenza definitiva di adozione, al fine di valutare la compatibilità tra la coppia prescelta dal tribunale ed il minore. L’affidamento preadottivo ha la durata di un anno ed è prorogabile di un ulteriore anno nell’interesse del minore. 

Cosa deve fare una coppia di coniugi che intenda adottare un minore

Deve presentare domanda presso il tribunale per i minorenni, formulata su moduli normalmente forniti dalla cancelleria adozioni dei tribunali stessi.

La domanda di adozione, invero, si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità ad adottare un bambino abbandonato dai propri genitori e dichiarato adottabile dal tribunale, specificando anche se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori handicappati.

Va presentata in carta semplice, accompagnata da alcuni documenti tra i quali, ad esempio:

  • certificato di nascita dei richiedenti;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
  • certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
  • modello 101 (certificazione dei redditi di lavoro che rilascia il datore di lavoro al lavoratore) o dichiarazione dei redditi o busta paga;
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  • dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
  • alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori);
  • certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica, da cui risulti l’esclusione di affezioni TBC, veneree, cardiovascolari ed HIV.

A seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda i documenti che la corredano possono variare, sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla.

Una coppia può presentare più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali.

La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata. 

Come si svolge il procedimento di adozione

Il tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la domanda della coppia:

1. dà avvio alle indagini da concludersi entro 120 giorni (prorogabili sino ad altri 120 giorni) con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare:

  • la sussistenza dei requisiti di età;
  • la sussistenza dei requisiti di stabilità del rapporto tra i coniugi;
  • la possibilità di dare precedenza alla adozione di minori di età superiore ai 5 anni o con handicap;
  • la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi;

2. sceglie, in base alle indagini effettuate, tra le coppie che hanno presentato domanda, la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore;

3. dispone l’audizione del pubblico ministero, degli ascendenti (i genitori) dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento;

4. dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta, determinando le modalità dell’affidamento con ordinanza, acquisendo il consenso del minore di 14 anni per la coppia prescelta;

5. comunica l’ordinanza al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore;

6. vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo, avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali, e adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore;

7. decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore, coloro che abbiano svolto attività di vigilanza e sostegno (assistenti sociali e psicologi) e i figli dei coniugi adottanti, se maggiori di 12 anni, provvede con sentenza decidendo di fare luogo o non fare luogo alla adozione. In caso di adozione, il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve dare il suo espresso consenso nei confronti della coppia prescelta; e tutto ciò anche nel caso in cui, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e sussistano i requisiti previsti per l’adozione e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare;

8. la sentenza viene notificata al pubblico ministero, agli adottanti, e al tutore del minorenne, i quali possono proporre impugnazione dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte di Appello (secondo grado di giudizio) entro 30 giorni dalla notifica. La Corte di Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento, pronuncia sentenza che viene notificata alle parti le quali possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Corte di Cassazione (terzo ed ultimo grado di giudizio), solo in un caso specifico previsto dalla legge, ovvero in caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Da quando si producono e quali sono gli effetti della adozione

Gli effetti dell’adozione si producono dal momento in cui sono trascorsi i termini per impugnare la sentenza senza che vi sia provveduto e, dunque, quando la sentenza sia divenuta definitiva (non più impugnabile). 

Con l’adozione:

  • l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti;
  • assume e trasmette il cognome del padre adottivo;
  • assume il cognome della famiglia della madre adottiva se l’adozione viene disposta a favore della moglie separata;
  • cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali;
  • qualunque attestazione di stato civile (es. certificato di nascita, certificato di matrimonio) riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione a qualsiasi riferimento di paternità o maternità del minore;
  • l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficiale, debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti e copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria;
  • le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici (coloro che hanno messo al mondo il figlio) possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistano gravi e comprovati motivi;
  • l’adottato può, raggiunta l’età di 25 anni, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici;
  • l’adottato può, raggiunta la maggiore età, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici, solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa istanza presentata al tribunale per i minorenni.

Adozione non legittimante

E' l'adozione cui si ricorre in casi specifici, nei quali non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore), ossia l'adozione che recide definitivamente i legami dell'adottato con la famiglia di origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.

Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato.

E' un istituto diverso anche dall'adozione delle persone maggiori di età disciplinato dal codice civile, in quanto comunque l'adozione particolare è volta a porre in essere quegli effetti giuridici a tutela del minore.

I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati:

  1. quando il minore sia orfano di padre e di madre possono essere adottati da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto   grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;
  2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  3. quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
  4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione è consentita anche a chi non sia coniugato e a chi abbia già figli legittimi. Se invece l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

I requisiti

I requisiti previsti dalla legge sono:

  • nei casi di cui ai numeri 1. e 4. l'età dell'adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell'adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui ai numeri 2. e 3. sempreché sia reputato nell'interesse del minore e qualora lo scopo sia quello di favorire l'unità familiare;
  • occorre il consenso dell'adottante; occorre l'assenso dell'adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un'età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento;
  • il tribunale può disporre ugualmente l'adozione in caso di mancato assenso qualora reputi che il rifiuto all'assenso sia ingiustificato o che comunque l'adozione risponda ad un interesse superiore;
  • deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se handicappato o non capace di esprimere il proprio consenso;
  • i consensi di tali persone devono essere manifestati personalmente al presidente del tribunale o a un giudice a lui delegato (art 56 legge n. 184/1983);
  • è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando; l'adozione non può essere pronunciata, qualora l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.

Tali assensi possano essere dati anche da un procuratore speciale e la procura deve avere la forma di scrittura privata autenticata oppure di atto pubblico.

Laddove non sia previsto il consenso manifestato personalmente di fronte al presidente del tribunale ma sia prevista la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico la competenza esclusiva è del notaio e non dell'ufficiale di stato civile o incaricata dal sindaco.

Il procedimento di adozione

Per quanto riguarda il procedimento di adozione, l'adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione.

Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge.

Al fine di verificare l'idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dell'adottante; i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l'esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia.

Finché la sentenza non è emanata, sia l'adottante che l'adottando possono revocare il loro consenso. Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall'adottante, dai genitori dell'adottando e dal Pubblico Ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione, una volta definitivo, viene comunicato all'ufficiale di stato civile che trascriverà il provvedimento nei registri delle nascite che lo annoterà a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

L'evento dell'adozione, sia nel caso di adozione in casi particolari, sia in quello di adozione di persone maggiorenni, modifica lo status della persona, per cui la relativa annotazione nell'atto di nascita non si limita a modificare o integrare il testo dell'atto (art. 106 del D.P.R. 396/2000), ma determina un mutamento nella sostanza di esso, in relazione alla condizione del suo intestatario nell'ambito dello stato civile. Di tale annotazione, quindi, deve farsi menzione nella compilazione dell'estratto per riassunto.

L'adozione legittimante, invece, deve essere tenuta segreta, sino a che ciò sia possibile, ai sensi dell'art. 28 della legge sull'adozione. (mass. Usc Min. Int. ed. 2012 p. 85)

Gli effetti dell'adozione non legittimante

Gli effetti dell'adozione si esplicano dalla data della sua pronuncia e fino a tale data il consenso dell'adottante e dell'adottato possono essere revocati (art 47 legge n. 184/1983).

In caso di morte di uno dei coniugi, dopo comunque aver prestato il proprio consenso ma prima della pronuncia definitiva, il coniuge superstite può richiedere che il procedimento di adozione prosegua e se il tribunale ritiene di ammettere tale adozione, questa avrà gli effetti decorrenti dalla morte dell'adottante.

Per quanto riguarda gli effetti giuridici a seguito di una pronunzia di adozione in casi particolari occorre far riferimento al codice civile e alle regole esistenti per le persone maggiori di età, infatti l'art 55 della legge n 184/1983 rinvia agli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile e l'art 56, comma 4 fa riferimento agli articoli 313 e 314 del codice civile. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Ciò sta a significare che un figlio riconosciuto avuto fuori del matrimonio non può diventare anche figlio adottivo, quindi permane la netta distinzione tra i due istituti giuridici. (art. 293 c.c.) È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. (art 294 c.c).

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (art 295 c.c.) tale disposizione vuole evitare un conflitto di interessi risultante dalla diversa funzione che il tutore assume nei confronti del minore rispetto al genitore adottivo.

In linea generale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art 299 c.c.); la legge poi prosegue nei casi specifici per i quali è prevista una diversa attribuzione di cognome.

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Data la particolarità dell'istituto questo articolo ribadisce il fatto che a differenza dell'adozione legittimante non viene reciso il rapporto giuridico con la famiglia di origine e conseguentemente permangono i doveri dei figli nei confronti dei genitori e gli obblighi alimentari verso e viceversa la famiglia di origine.

La legge prevedeva che non si venissero a determinare rapporti giuridici tra l'adottante e la famiglia dell'adottato e tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, ma con la riforma della filiazione la nuova formulazione dell'art 74 del codice civile prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.

Ciò sta a significare che si delinea un rapporto tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, poiché la disposizione normativa non ha escludo l'adozione in casi particolari ma solo l'istituto delle persone maggiori di età poiché la norma prosegue affermando che il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti (si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale n.79/2022).


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