Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero A.I.R.E.

Ultima modifica 4 settembre 2023

L'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), garantisce continuità amministrativa e giuridica dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all'estero, affinchè non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto dei doveri civici che nascono dall'appartenenza alla comunità nazionale.

Quindi l'AIRE è uno strumento di perseguimento di finalità pubbliche di interesse generale e strumento di utilità pratica e necessario per tutti i cittadini italiani che vivono stabilmnete all'estero, e che mantengono un legame con il territorio nazionale, senza soluzione di ocntinuità ed esercitando le loro prerogative con la flessibilità che i registri anagrafici possono garantire.

L'A.I.R.E consente:

  • di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al   Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
  •  di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
  • di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)

Certificati A.I.R.E.

I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:

  • certificato di residenza estera;
  • certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
  • certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
  • certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato contestuale di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione all'estero).

Per i certificati di cittadinanza con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione all'estero) ed esistenza in vita, è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.
I certificati di cittadinanza rilasciati dal Comune per gli iscritti AIRE, hanno valore unicamente per il periodo di resdienza in Italia.

I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte), devono esser richieste al Comune dove è stato registrato il relativo atto.

Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, questi possono rilasciare certificazione di iscrizione nello schedario consolare, il rilascio di certificati di cittadinanza e il rilascio di certificazioni di esistenza in vita.

Carta d'identità

La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3  e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

Carta d’identità elettronica (CIE)

La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente dagli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).

Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere il codice fiscale validato. In mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio della CIE.

La richiesta della carta d'identità elettronica deve essere presentata utilizzando la piattaforma Prenota Online o il diverso canale messo a disposizione dell’Ufficio consolare di riferimento e consultabile sul relativo sito internet.

Dal momento della richiesta alla data fissata per l’appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i seguenti documenti:

  • 1 fototessera, in formato cartaceo dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto;
  • documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se non ne è in possesso, il richiedente dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni;
  • atto di assenso dell’altro genitore nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni (a prescindere dallo stato civile del richiedente: celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato)
  • atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni

Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitalie la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.

Il costo del documento è di:

  • 21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo;
  • 27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento.

Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno dell’appuntamento secondo le modalità previste dal proprio Ufficio consolare di riferimento.

Le Rappresentanze consolari abilitate possono rilasciare la carta d'identità cartacea esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno. La carta d’identità elettronica non viene rilasciata all’estero. Il rilascio della carta d'identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.

La CIE viene stampata e poi recapitata a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 15 giorni dalla data della richiesta in Consolato.

In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista la giacenza presso il locale ufficio postale, al termine della quale il plico viene restituito all’Ufficio consolare di riferimento per un ulteriore tentativo di consegna.

Carta d'identità cartacea

Nei paesi nei quali non è previsto il rilascio della CIE, è possibile richiedere il documento cartaceo.

La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio consolare competente per territorio oppure per posta. Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare.

Documentazione da presentare:

  • formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato; 
  • esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • 4 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;
  • ricevuta del pagamento del costo del documento;
  • nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi genitori;
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all'estero è necessario presentare al Consolato competente – che provvederà alla trascrizione in Italia - l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.

Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, il libretto di famiglia internazionale, ecc.).

A partire dal 24/01/2012, data di entrata in vigore del d.L. n.1/2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.

Il costo del documento è di:

  • € 5,61 euro in caso di primo rilascio o rinnovo;
  • € 10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.

Il ritiro della carta d’identità dovrà essere effettuato sempre personalmente in quanto il funzionario preposto dovrà procedere all’identificazione del titolare, il quale dovrà contestualmente firmare il documento e il cartellino per la Questura competente e per gli atti dell’Ufficio consolare.

Le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:

  • presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
  • su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.

Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.

Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.

Voto all'estero

I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.

Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 283).

Chi può votare all’estero

Solo gli elettori italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).

Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) può votare

  • Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all'AIRE  residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all'estero in uno Stato fuori dall'Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.
  • Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali (se elettori di Camera e Senato perché ultraventicinquenni); una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.
  • Elezioni amministrative (comunali, provinciali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.

Opzione per il voto in Italia

In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.

Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.

Agevolazioni di viaggio

Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufluire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:

  •  non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
  •   non è stato possibile concludere intese con Governi esteri  in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
  •   la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.

Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 22).

Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

A chi si rivolge

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Cosa serve

Modalità di iscrizione

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:

  • a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
  • prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori.

L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.

Casi particolari

Trasferimento dell'iscrizione AIRE tra Comuni diversi

Il/la cittadino/a residente all'estero ed iscritto/a all'A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. di in un altro comune solo nei seguenti casi:

  • ha membri del proprio nucleo familiare (con lui/lei residenti all'estero) iscritti all'A.I.R.E. di quel comune;
  • ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente nel comune italiano in cui si richiede il trasferimento.

Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione). IMPORTANTE: ai sensi dell'art.2, c.6, d.L. n. 69 del 13.5.1988 e della e Circolare MIACEL n. 5 del 16.04.1993, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

  • nel comune di iscrizione A.I.R.E. o di residenza in Italia (APR) del coniuge o figli minorenni);.
  • nel comune di nascita (ai sensi dell’art. 6 della legge 16 gennaio 1992 n. 15).

Vi è inoltre un'ulteriore possibilità di trasferimento da AIRE ad AIRE, concessa indirettamente dalla norma, data dall'art. 6 della Legge n. 15/1992, che prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune.


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