Attribuzione della cittadinanza a bambino nato in Italia da genitori entrambi comunitari e/o stranieri

Ultima modifica 4 settembre 2023

Il bambino nato in Italia da genitori non italiani, deve essere registrato presso l’Ufficio di Stato Civile, che redige l’atto di nascita.

A seguito della redazione dell’atto di nascita, il bambino viene iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall’atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.

La cittadinanza del bambino nell’Anagrafe della Popolazione Residente verrà pertanto indicata come “NON DOCUMENTATA” o "IN CORSO DI DEFINIZIONE", in quanto, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2 bis, art.2, del d.P.R. n.394/1999,  gli stati, fatti, e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.
Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione.

Pertanto la cittadinanza del bambino negli archivi anagrafici verrà riportata quando sia stata presentata al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle attestazioni anagrafiche e sulla carta d’identità rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “NON DOCUMENTATA”.

Nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanze diverse e queste siano state entrambe documentate nelle forme prima previste, la nazionalità del bambino verrà attribuita con le seguenti modalità:

  1. doppia cittadinanza di cui una italiana: cittadinanza italiana d'ufficio;
  2. doppia cittadinanza di cui una di un paese UE: cittadinanza del paese UE d'ufficio;
  3. doppia cittadinanza entrambe di paese UE o entrambe non di paese non UE: sono i genitori a dichiarare per iscritto quale cittadinanza desiderano che sia attribuita al figlio.

Nei casi n.2 e n.3, il possesso della cittadinanza non italiana da parte del minore deve comunque essere dimostrata tramite adeguata documentazione rilasciata dal Paese di appartenenza (passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera).


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