Cittadini dell'Unione Europea: iscrizione anagrafica

Ultima modifica 4 settembre 2023

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.

Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.

Il cittadino dell'Unione europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno, a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in ANPR.

Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.

Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.

L'iscrizione in Anagrafe

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  4. è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.

Il Familiare

Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:

  • il coniuge o l'unito civilmente;
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
  • i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata doumentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:

  1. deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
  2. deve essere presentata una dichiarazione dell'autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.

L'ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n.2.

Cosa serve per l'iscrizione in Anagrafe

In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici), è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

  1. documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
  2. per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
  3. Per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.

Di seguito è riportata la documentazione necessaria per l'iscrizione delle varie categorie di cittadini, e le eventuali situazioni particolari.

Iscrizione dall'estero o ricomparsa

Cittadino lavoratore

Deve considerarsi lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie (quali ad esempio lavoratori con voucher.

  • Lavoratore subordinato: Contratto di lavoro; comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); ultima busta paga (versamenti contributi inps per collab. Domestico); cud (per collaboratori domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno precedente).
  • Lavoratore autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio, in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo.

Il cittadino dell'Unione - già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:

  1. A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro.
  2. È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
  3. E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo.
  4. E’ iscritto ad un corso di formazione professionale (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito)
  5. La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purchè riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, periodo che non può essere inferiore a 3 mesi (sentenza Corte di Giustizia europea C-507/12).

Cittadino con risorse economiche

  • Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
  • Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

Cittadino iscritto a un corso di studi

  • Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi
  • Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  • Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)

Cittadino religioso

  • La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
  • La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.

Familiare che accompagna il cittadino UE

  • Di cittadino lavoratore: Il Familiare non deve presentare nessuna documentazione.
  • Di cittadino con disponibilità economiche: Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
  • Di cittadino che segue un corso di studi: Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  • Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

Familiare che raggiunge il cittadino UE

  • Di cittadino lavoratore: Il Familiare non deve presentare nessuna documentazione.
  • Di cittadino con disponibilità economiche: Deve essere fatta una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti - documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
  • Di cittadino che segue un corso di studi: Deve essere fatta una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti - documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.

Familiare di cittadino italiano

  • Se il cittadino italiano è un lavoratore, non serve altra documentazione.
  • Se il cittadino italiano non è un lavoratore (anche se pensionato), serve la documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.
  • Non serve la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria

Per quanto riguarda il riconoscimento di familiare a carico, o di familiare convivente o della sussistenza di gravi motivi di salute: documentazione comprovante la qualità di familiare convivente, ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno. Può essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva, nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.

Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)

Per i familiari non comunitari, è necessario il possesso della Carta di soggiorno (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n.43/2007).

Per quanto riguarda il caso in cui ad immigrare è un cittadino comunitario sprovvisto di requisiti, familiare di un cittadino non comunitario già residente, per l’iscrizione del cittadino comunitario il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti, corrispondenti al numero di familiari da iscrivere secondo i criteri già descritti. Per quanto riguarda la copertura sanitaria, se il cittadino non comunitario è lavoratore, dovrà essere verificato presso l’AUSL se il familiare comunitario ne ha diritto; in caso contrario servirà l’assicurazione sanitaria.

Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti

Anche tramite auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale), se si chiede il ricongiungimento di un solo Familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il Comune può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.

Possono essere dichiarati sia i propri redditi che la propria situazione economico-patrimoniale, e le dichiarazioni devono essere verificabili, ed in caso contrario la richiestan on potrà essere accolta.

Altrettanto non ricevibili saranno considerate dichiarazioni che contengano informazioni, oltre a non essere verificabili, troppo generiche.

Non sarà possibile computare come reddito utile la promessa genercia di un terzo di intervenire a sostegno del richiedente in caso di bisogno, mentre sarà ammissibile la dichiarazione dell'interessato relativa alla sua posizione creditoria nascente da un contratto di vitalizio, o quella di essere beneficiario di alimenti, ai sensi dell'art.433 del codice civile, con indicazione delle somme pattuite o ricevute periodicamente.

Altre situazioni che è possibile dichiarare sono: il contratto di comodato, a termie o precario, la dichiarazione di ospitalità non contrattualizzata ma effettiva, purchè riferita ad un orizzonte temporale adeguato (almeno un anno) o almeno in atto da un certo tempo; o ancora la dichiarazione di un convivente che possegga i requisiti di reddito e dichiari di provvedere alle necessità del richiedente.

E' opportuno precidare che l'autossufficienza economica del richiedente non può essere un prodotto dell'autocertificazione del richiedente stesso o proveniente da un terzo, ma costituisce un fatto già esistente e che la dichiarazione si limita a riferire in quanto vero.
Il terzo, quindi, non si impegna mediante la propria dichiarazione ad alimentare il richiedente,
non potendo essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà la mera intezione di impegnarsi a farlo.

Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria

(se redatta in lingua straniera deve essere tradotta e legalizzata) avente le seguenti caratteristiche:

  • Deve essere valida in Italia;
  • Deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
  • Deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
  • Deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
  • Deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.

pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.

La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).

Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).

Si tratta dei seguenti formulari:

  • S1 (ex E106) (lavoratori distaccati in Italia da impresa dell’Unione, dipendenti pubblici e loro familiari, studenti i cui studi si iscrivono nel quadro di un programma comunitario Erasmus, Lingua),
  • E109 (o E37) (familiari di lavoratore straniero occupato all’estero residenti in Italia)
  • E 120 (richiedenti la pensione di un altro Stato membro, residente in Italia)
  • E121 (o E33) per i pensionati europei e i loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato membro, ma residenti in Italia).

Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale

Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).

Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale NON è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.

Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.


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