La legalizzazione dei documenti italiani con valore per l'estero

Ultima modifica 1 settembre 2023

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-U.T.G. legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

ATTENZIONE:

  • La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
  • Legalizzazione firma della Camera di commercio (ex visto UPICA - U.O Regolazione del mercato): si tratta di un visto aggiuntivo col quale viene legalizzata la firma del funzionario della Camera di commercio che ha firmato il certificato di origine o il visto sul documento (visto poteri di firma, visto di conformità della firma o visto di deposito). Può essere anche apposto sul certificato camerale in lingua inglese, ma mai sulle visure. La legalizzazione apposta dalla Camera di commercio non sempre è sufficiente a perfezionare la validità del documento all'estero; i Paesi arabi, in particolare, possono richiedere che il documento vistato legalizzato dalla Camera di commercio venga ulteriormente vistato da organismi intermedi (es. JIAC) o dal proprio Consolato. Pertanto, le Prefetture non sono più competenti a legalizzare documenti privati, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la cd. "Apostille".

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.


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