Le liste elettorali

Ultima modifica 9 agosto 2023

Il diritto elettorale secondo la Costituzione

Il punto di partenza di tutto il diritto elettorale, viene rappresentato proprio dall’articolo 48 della Costituzione che stabilisce quanto segue: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnate seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”.

In sintesi i cittadini hanno garantito il proprio diritto di voto in quanto sussiste, all’interno dello Stato, una organizzazione articolata e complessa in grado di coinvolgere una pluralità di soggetti istituzionali come il Parlamento, il Governo, la Magistratura, le Prefetture ed i Comuni.

Infine, l’ultimo comma dell’articolo 48 della Costituzione stabilisce che: “Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

Le liste elettorali

L’iscrizione nelle liste elettorali, pur costituendo un titolo legale, non ha alcuna efficacia costitutiva per l’esercizio del diritto di voto, ma semplicemente un’efficacia dichiarativa. Infatti, l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non può essere condizionato o subordinato ad alcuna formalità amministrativa.

le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

  • compimento del 18mo anno di età;
  • emigrazione o immigrazione da altro Comune;
  • perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.;

Liste elettorali generali

Come disposto dall'art. 5 del T.U. n. 223/1967, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.

La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Le liste devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla Commissione Elettorale Circondariale.

Liste elettorali sezionali

La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune.

Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio.

Le liste elettorali aggiunte

La lista aggiunta della provincia di Trento

Ai sensi del d.P.R n. 50/1973, come modificato dal d.Lgs. n. 309/2002 , nei comuni e’ istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento (infatti sono elettori del consiglio regionale di Trento solo quei cittadini che risiedono nella provincia ininterrottamente da almeno un anno).

I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Trento, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (1 anno).

Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale che si dovessero svolgere nel comune di precedenza residenza o meglio nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta.

I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della provincia di Trento il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica

La lista aggiunta della provincia di Bolzano

Ai sensi del d.P.R n. 50/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 309/2002 , nei comuni e’ istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Bolzano (infatti sono elettori del consiglio provinciale  regionale e comunale  di Bolzano  solo quei cittadini che risiedono nella provincia ininterrottamente da almeno quattro anni).

I cittadini che trasferiscono la residenza nella provincia di Bolzano , cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (4 anni).

Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o comunale che si dovessero svolgere nel comune di precedenza residenza o meglio nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta.

I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della provincia di Bolzano il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica

La lista aggiunta della Regione Valle d’Aosta

Ai sensi del d.Lgs. n. 320/1994 come modificato dal d.Lgs. n. 141/2007 nei comuni e’ istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d’Aosta (infatti sono elettori del Consiglio regionale della Valle d’Aosta i cittadini che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d’Aosta ininterrottamente da 1 anno).

I cittadini che trasferiscono la residenza nella regione Valle d’Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (1 anno).

Gli elettori iscritti nella lista aggiunta  hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale che si dovessero svolgere nel comune di precedenza residenza o meglio nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta.

I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della regione Val d’Aosta il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio provinciale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

La formazione e gli aggiornamenti delle liste elettorali

La formazione e gli aggiornamenti delle liste elettorali sono assicurate da precisi adempimenti che vengono assolti da tutti i Comuni nei medesimi termini.

Tali procedure sono definite revisioni e si dividono in semestrali, dinamiche e straordinarie, e riguardano sia le liste elettorali normali che quelle aggiunte.

Le revisioni semestrali

Lo scopo delle revisioni semestrali è quello di iscrivere nelle liste elettorali i cittadini che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui avviene la revisione e di depennare gli elettori cancellati dall’anagrafe per irreperibilità.

Il Sindaco, in base ai registri dello Stato Civile e dell’Anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne:

  • entro il mese di febbraio, di coloro che, trovandosi iscritti nell’Anagrafe della Popolazione residente nel Comune o nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, alla data del 15 febbraio compiranno il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre seguenti;
  • entro il mese di agosto, di coloro che, trovandosi iscritti nell’Anagrafe della Popolazione residente nel Comune o nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, alla data del 15 agosto compiranno il 18° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno seguenti.

Per ciascuno iscritto (che deve essere cittadino italiano, in possesso dei requisiti per essere elettore e non essere incorso nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo), deve essere predisposto il fascicolo personale con l'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge: estratto dell'atto di nascita, certificato del casellario giudiziale, certificato di residenza e cittadinanza.

Successivamente, non oltre  il 10 aprile ed il 10 ottobre, l'Ufficiale Elettorale procede alla formazione, in duplice copia, di due elenchi alfabetici, distinti per uomini e donne, dei cittadini per i quali propone alla Commissione Elettorale Circondariale:

  • nel primo, l'iscrizione di coloro i quali risultano in possesso dei requisiti per essere inclusi nelle liste elettorali;
  • nel secondo, la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dall'Anagrafe della Popolazione residente nel Comune e dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero per irreperibilità.

I due elenchi proposti vengono quindi trasmessi alla Commissione Elettorale Circondariale perché provveda, entro il 10 giugno e rispettivamente il 10 dicembre, alla loro approvazione e alle relative variazioni sull'esemplare delle liste depositate.
Nel contesto delle operazioni per le revisioni semestrali delle liste elettorali, l'Ufficiale Elettorale può effettuare, sempre entro il 10 aprile e il 10 ottobre, il risezionamento, ossia, rideterminare:

  • la ripartizione del Comune in sezioni elettorali;
  • la circoscrizione delle singole sezioni e del luogo in cui sono ubicate;
  • l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni.

Inoltre possono essere ricompilate le liste sezionali.

In sintesi le revisioni semestrali implicano l’iscrizione anticipata nelle liste dei cittadini che non sono ancora elettori e che mancano, momentaneamente, proprio del requisito dell’età. Inoltre, anche se si vota il giorno di lunedì, avranno diritto al voto soltanto coloro i quali compiranno il diciottesimo anno di età nella giornata di domenica. Infatti, la legge ha posto il limite inderogabile del “primo giorno” fissato per la votazione.

Le revisioni dinamiche

Le revisioni dinamiche vengono effettuate, ad ogni semestre, dall’Ufficiale Elettorale che successivamente le comunica alla Commissione Elettorale Circondariale per l’aggiornamento delle liste ivi depositate, nei mesi di gennaio e luglio, in due fasi dette "tornate".

In particolare, nella prima tornata (entro, rispettivamente, il 10 gennaio e il 10 luglio) si procede alle cancellazioni per:

  • trasferimento della residenza in altro Comune;
  • rientro dall’estero in altro Comune.

Invece, nella seconda tornata (entro, rispettivamente, il 31 gennaio e il 31 luglio) si procede alle iscrizioni per:

  • trasferimento della residenza da altro Comune;
  • acquisto della cittadinanza;
  • riacquisto del diritto elettorale;
  • rientro dall’Estero;
  • iscrizione a domanda;
  • iscrizione anagrafica da irreperibilità;
  • ammissione al voto deliberata dalla Commissione Elettorale Circondariale;
  • cambio di abitazione che comporta cambio di sezione elettorale;
  • omissione;
  • cambiamento di sesso

E alle cancellazioni per:

  • perdita della capacità elettorale;
  • perdita della cittadinanza;
  • rettifica generalità;
  • decisione della Commissione Elettorale Circondariale;
  • d’ufficio;
  • decesso.

Revisioni elettorali straordinarie

Infine, c’è da precisare, altresì, che le revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali si svolgono nella imminenza delle consultazioni elettorali e referendarie, per le quali di volta in volta vengono emanate specifiche disposizioni dal Ministero dell’Interno, diramate agli Uffici Comunali tramite le competenti Prefetture.

La prima tornata deve svolgersi, in linea di massima, nella settimana che precede la convocazione dei comizi elettorali (che avviene il 45° giorno antecedente la data della votazione), per la cancellazione dalle liste degli elettori trasferiti in altri Comuni.

Quindi, in forza degli artt. 4 e 32 del d.P.R. n.223/1967, così come sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali tutti i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori, sono compresi nel registro della popolazione residente del comune, così devono essere cancellati dalle liste coloro che per qualsiasi motivo (non esclusa l’irreperibilità accertata attraverso le operazioni di censimento generale: art. 11, lett. C del d.P.R. n.223/1989), vengono cancellati dal registro della popolazione.

E' da rilevare come i tempi delle iscrizioni anagrafiche non coincidano con quelli delle iscrizioni nelle liste elettorali: quest'ultime infatti non possono che avvenire successivamente all'iscrizione anagrafica, essendo la residenza uno dei requisiti indispensabili per essere iscritti nelle liste elettorali.

Pertanto può capitare che persone immigrate nel Comune in una data successiva a quella in cui è stata fatta la revisione elettorale straordinaria in occasione di un'elezione, non possano esercitare il diritto di voto nel Comune di residenza, ma in quello di precedente residenza.

Casi particolari

La perdita del diritto elettorale

Sappiamo che il diritto di voto si acquista al compimento del 18° anno di età, ma ci sono delle circostanze in cui anche il cittadino maggiorenne può essere escluso dall’elettorato attivo. Per la precisione, il diritto al voto si perde in seguito alla dichiarazione di:

  • sopravvenuta incapacità civile (anche se ad oggi è quasi del tutto inoperante);
  • indegnità morale;
  • dopo una sentenza penale di condanna da parte del giudice ordinario (ma dipende dal tipo di reato e dalla gravità della pena).

La sospensione del diritto al voto può essere perpetua (per esempio in caso di condanna all’ergastolo) oppure temporanea. In quest’ultimo caso il diritto al voto si riacquista quando finisce il periodo di interdizione dai pubblici uffici stabilito dal giudice.

La sopravvenuta incapacità civile

Si tratta di una definizione ampia che racchiude diverse ipotesi, determinate con sentenza dal giudice ordinario.

Un cittadino viene considerato civilmente incapace e, quindi, impossibilitato a votare quando il giudice dispone nei suoi confronti:

  • l’interdizione giudiziale, con cui il maggiorenne perde la capacità civile (per esempio in caso di sopravvenuta infermità mentale);
  • l’inabilitazione, a cui corrisponde un’esclusione parziale della capacità civile per infermità mentale di minore gravità;
  • l’amministrazione di sostegno, nei confronti di disabili, alcolisti, tossicodipendenti o colpiti da ictus mentali.

In realtà ad oggi questo motivo di esclusione ha perso gran parte del suo significato poiché laammette l’elettorato attivo anche a chi è affetto da alterazioni psico-fisiche come infermità mentale, sordomutismo ecc.

I soggetti interdetti e inabilitati possono votare in totale autonomia a meno che non abbiano patologie fisiche che richiedono il voto assistito o il voto al domicilio (si pensi a chi è allettato).

La sentenza penale di condanna

Il diritto al voto si perde anche in seguito ad una sentenza penale passata in giudicato, quindi non più modificabile e definitiva.

Una sentenza si dice “irrevocabile” quando sono già stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge oppure quando i termini per impugnarla sono decorsi inutilmente. Non tutte i condannati perdono il diritto al voto ma solo chi:

  • ha subito una condanna a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
  • coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione e per tutta la durata delle stesse;
  • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

L’indegnità morale

L’ultima causa di esclusione dal diritto di voto è l’indegnità morale del cittadino che, a causa della sua condotta, perde l’elettorato attivo. Tale circostanza si verifica quando il soggetto:

  • è sottoposto a misure di sicurezza, come la libertà vigilata e il divieto di soggiorno;
  • è sottoposto a misure detentive;
  • ha subito una condanna che comporta l’interdizione dai pubblici uffici (permanente o temporanea) per tutta la sua durata.

L’interdizione permanente dai pubblici uffici è un effetto automatico della condanna all’ergastolo, della reclusione non inferiore a 5 anni ed della dichiarazione di tendenza a delinquere; invece l’interdizione temporanea si ha in caso di sentenza di condanna non inferiore a 3 anni.

Il diritto di voto per coloro che sono dichiarati falliti

Quanto al diritto di voto, l’art. 2, n. 2, del d.P.R. n.223/1967. 223, escludeva dall’elettorato attivo i commercianti falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla sentenza che lo ha dichiarato.

Tuttavia, oggi l’ostacolo giuridico connesso all’esercizio del diritto di elettorato per il fallito è venuto meno con l’espressa abrogazione della sopraccitata disposizione disposta dall’art. 152, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 5/2006.


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