Procedimenti dei Servizi Demografici

Ultima modifica 9 agosto 2023

Il Responsabile del procedimento amministrativo

Le pubbliche amministrazioni italiane sono tenute a stabilire per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di propria competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

È il dirigente dell'unità organizzativa interessata che assegna a sé, oppure ad un altro dipendente pubblico, il ruolo di responsabile del procedimento amministrativo. L'obbligo di individuazione del responsabile del procedimento rientra all'interno delle situazioni di vantaggio insopprimibili, ricomprese tra i LEP (livelli essenziali di prestazioni), di cui all'art. 117, co. 2, lett. m della Costituzione, e dunque la figura del responsabile del procedimento ha lo scopo di migliorare i rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini e le imprese.

Sulla base di questo principio, per ogni procedimento amministrativo deve essere individuato il responsabile, il cui nominativo deve essere comunicato a tutte le parti interessate, e a cui sono demandati i seguenti compiti:

  • curare l’istruttoria del procedimento, valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione di un provvedimento;
  • accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari;
  • adottare ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, anche proponendo l’indizione o, avendone la competenza, indicendo direttamente le conferenze di servizi;
  • curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  • adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione, non senza precisare che l’organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale’’.

Nei Servizi Demografici ogni fase prima descritta, compresa l'adozione del provvedimento finale, può essere esercitata dagli ufficiali di anagrafe, stato civile, o dai funzionari appositamente delegati o incaricati dal Sindaco o dal dirigente. Referente del Servizio per ogni informazione inerente i procedimenti è il Responsabile del Servizio.

I termini dei procedimenti

Il termine del procedimento, per le amministrazioni statali, ove non sia già indicato dalla legge, è stabilito con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro della funzione pubblica. In mancanza il termine è fissato dalla legge 241/1990, come modificata dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, in 30 giorni.
Tale termine può essere sospeso per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, ma per un periodo massimo comunque non superiore a ulteriori 30 giorni (art.2, c.7, della L. n. 241/1990). I termini del procedimento, inoltre, possono essere sospesi, per una sola volta, ove l'amministrazione debba acquisire informazioni e certificazioni inerenti a stati e qualità non attestati in documenti in suo possesso e non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni.

Tutti i procedimenti d'ufficio hanno la durata di 30 giorni, se non disposto diversamente da norme di legge o regolamento.


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