Certificati anagrafici storici

Ultima modifica 4 agosto 2023

I certificati storici fanno riferimento ad un periodo precedente alla data della richiesta e possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente.

La certificaizone storica ha, pertanto, la funzione di rendere conoscibili determinate informazioni anagrafiche corrispondenti ad un determinato periodo storico.
Le certificazioni storiche non hanno un contenuto specifico, in quanto possono riguardare ogni informaizone anagrafica registrata nelle schede individuali, nelle schede di famiglia e nelle schede di convivenza, fatta eccezione per quelle informazioni che rientrano nei divieti di certificazione.

I principali certificati storici sono:

  • stato di famiglia storico che contiene i dati della composizione della famiglia sin dalla data della sua costituzione;
  • certificato di residenza storico che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di pubblici servizi i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati.

ll d.P.R. 1409/1963 (Legge archivistica) prevede un regime di consultabilità generale per i documenti anteriori all’ultimo settantennio.

La soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna ha posto un quesito all’Ispettorato Centrale Servizi Archivistici del Ministero dell’Interno, il quale, in data 30/10/1996, ha risposto che la consultabilità degli atti di stato civile e anagrafe trova una specifica regolamentazione nell’ordinamento di stato civile e nel Regolamento anagrafico.

Ne consegue che tali atti sono soggetti ad una secretazione “perenne”.

La motivazione della richiesta

Mentre la certificazione anagrafica corrente è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, escludendo qualunque valutazione in merito da parte dell'ufficiale di anagrafe, la certificazione storica presuppone una richiesta motivata.
Il diverso trattamento riservato dalla norma rispetto alla certificazione anagrafica corrente deve essere ricercato proprio nella funzione pubblicitaria dell'anagrafe, per cui la conoscibilità di informazioni storiche relativamente ad una determinata persona non è direttamente funzionale alla tutela di soggetti terzi che potenzialmente possono relazionarsi con la medesima. L'esigenza in questione è già soddisfatta mediante la conoscibilità delle informazioni anagrafiche attuali relativa alla persona.
Ecco percè per accedere ad un certificato concernente situazioni storiche il regolamento anagrafico prevede che al momento della richiesta venga indicata una motivazione puntuale.

L'accoglimento della richiesta è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall'ufficiale di anagrafe che, nel rispetto della riservatezza dei dati, è tenuto a valutare la motivazione addotta dal richiedente e la sua necessità di acquisire informazioni anagrafiche per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.

Tale interesse è definito dall'art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990: "Art.22. Definizioni e principi in materia di accesso.
Ai fini del presente capo si intende:
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
".

L'interesse della persona che richiede la certificazione storica non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; deve però essere un interesse "giuridicamente tutelato", ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse, e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l'informazione storica che si intende acquisire.
Secondo un costante e indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di diritto di accesso deve essere intesa "alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ... in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.1978/2016, sez. VI, sentenza 2269/2017, e sez. IV, sentenza n.4209/2014).

A chi si rivolge

Chiunque sia maggiorenne, e abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativo sull'accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241/1990). "In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “ (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241.).

Come si fa

I certificati possono essere richiesti direttamente presso i nostri sprotelli o tramite servizio postale, posta elettronica, PEC.

Cosa si ottiene

Una certificazione storica della situazione anagrafica delle persone

Cosa serve

Deve essere compilato il Modulo allegato a fondo pagina per la richiesta di ricerche anagrafiche storiche, specificando con precisione quali dati devono essere ricercati.

Tempi e scadenze

I certificati anagrafici sono validi 6 mesi.
Possono avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni.

Casi particolari

Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, non potranno essere accolte in quanto tali richieste non hanno un fondamento giuridico e non sono previste dalla normativa anagrafica.

A tal proposito si riporta quanto comunicato dal Ministro dell'Interno in data 2/12/2013: "In base alla normativa anagrafica, il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcun tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico n. 445 del 2000 (autocertificazione)".

Richiesta certificato storico
04-08-2023

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