Convivenza anagrafica

Ultima modifica 22 agosto 2023

La convivenza anagrafica è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione.

Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.

Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.

E’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge (richiedenti asilo, vedi oltre).

Il responsabile della convivenza anagrafica

L’art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.

Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona.

A chi si rivolge

Alle persone che vivono in comunità

Chi può presentare

Tutte le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza devono essere presentate esclusivamente dal responsabile della convivenza, comprovando, come in tutti i casi in cui vengono rese delle dichiarazioni anagrafiche, la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

L’ISTAT non ha escluso in maniera assoluta che eventuali dichiarazioni anagrafiche possano pervenire direttamente dal soggetto membro della convivenza, ma in tali casi, dovranno seguire opportuni accertamenti e, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 19/04/2005, si dovrà procedere d’ufficio agli adempimenti di competenza di cui all’art.5 della L. n.1228/1954 e dell’art.15 del d.P.R. n.223/1989.

Alla luce di ciò si ritiene che le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa; in tal caso si ritiene che gli accertamenti anagrafici di cui l’art.19 del d.P.R. n.223/1989, possano anche non essere richiesti dall’Ufficiale d’Anagrafe.

Cosa serve

In caso di costituzione di una nuova convivenza anagrafica:

  • richiesta di istituzione di nuova convivenza anagrafica (modulo disponibile per il download a fondo pagina)
  • modulo dichiarazione di residenza in convivenza anagrafica (modulo disponibile per il download a fondo pagina)

In caso di iscrizioni o mutazioni in convivenza anagrafica già esistente:

  • modulo dichiarazione di residenza in convivenza anagrafica (modulo disponibile per il download a fondo pagina)

Tempi e scadenze

I tempi dell'iscrizione nella convivenza anagrafica sono i medesimi previsti per l'iscrizione anagrafica ordinaria: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis della L.241/1990.

La cancellazione è invece immediata per i richiedenti la protezione internazionale, ospiti nei Centri di Assistenza Straordinaria, su segnalazione del responsabile della convivenza anagrafica.

Negli altri casi sono previste le procedure per i residenti ordinari.

Casi particolari

Richiedenti protezione internazionale

L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe.

Erano quindi da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti,

La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo.

Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.

A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.

Modulo per istituzione di nuova convivenza anagrafica
04-08-2023

Allegato 165.57 KB formato pdf

Modulo richiesta per iscrizione in convivenza anagrafica
04-08-2023

Allegato 195.78 KB formato pdf


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