Scissioni o riunioni famigliari all'interno della stessa abitazione

Ultima modifica 4 agosto 2023

La famiglia anagrafica tra persone senza legami di parentela

In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa" derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione), e se nella pregressa documentazione agli atti questi legami risultano essere stati dichiarati, compresi quelli affettivi, non possono essere modificati.

L'ISTAT nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico" contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992" afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del d.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4".

Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.

La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi fosse una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.

All'interno della famiglia anagrafica può essere istituita una Convivenza di fatto (vedi apposita sezione)

A chi si rivolge

Alle persone che, qualora ve ne fossero le condizioni, intendono unire o separere gli stati di famiglia presneti all'interno di una stessa abitazione

Chi può presentare

I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'Ufficio anagrafe

Cosa si ottiene

La creazione di stati di famiglia separati, o di un unico stato di famiglia

Cosa serve

In considerazione che la presenza di legami di parentela tra le persone che abitano in una stessa abitazione non consente di creare più stati di famiglia, solo nel caso in cui tali legami non siano presenti, è possibile, qualora non sia già stato fatto precedentemente, che gli interessati presentino una dichiarazione nella quale dichiarano se siano o meno presente legami affettivi.

Tale dichiarazione ha valore fino a quando non si realizzano situazioni che modifichino lo status dei dichiaranti.

 
 

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

 

Dichiarazione per composizione nucleo famigliare
04-08-2023

Allegato 137.28 KB formato pdf


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