Dichiarazione di accompagnamento del minore di anni 14 che viaggia all'estero

Ultima modifica 4 agosto 2023

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno un genitore e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento (clicca sul link per scaricare direttamente il modulo editabile).

Quando può essere chiesta la Dichiarazione di accompagnamento

Ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori, sarà necessario da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento , da consegnare al Commissariato di P.S. competente per territorio, allegando le fotocopie della carta d'identità dei genitori, degli accompagnatori e del minore.

Il Commissariato provvederà poi a rilasciare l'attestazione di accompagnamento che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme alla carta d'identità del minore in corso di validità .

E' rilasciata l'attestazione di accompagno, redatta sulla base della dichiarazione di accompagno presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, anche nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto.

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato. 

Per i cittadini minori italiani nell'attestazione di accompagnamento, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L. 1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Ciò significa che:

  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (cosa che invece alcune compagnie aeree continuano a richiedere a causa di loro regolamenti interni);
  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati sulla carta d'identità del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con un estratto dell'atto di nascita del minore su cui compaiano i nomi dei genitori);
  • ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

Dove presentare la dichiarazione

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente. 
Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura con congruo anticipo sul viaggio.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell'interesse del minore.

Cosa si ottiene

Un documento che consente al minore di anni 14 di espatriare accompagnato da persona diversa dai genitori o dal tutore.

Tempi e scadenze

La validità della dichiarazione è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione. In particolare:

  • il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi, salva la possibilità per l'ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del documento del minore.
  • nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

Casi particolari

Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia

Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale, ricordiamo però che per le tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione, richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.

Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale.

Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Polizia di Stato.


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