Carta d'identità elettronica (CIE)

Ultima modifica 4 agosto 2023

La Carta d’Identità Elettronica – in breve CIE – è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall'art.3, c.2, del r.d. n.n.773/1931, come modificato dall'art.40, c.2, lett.a) del d.L. n.1/2012).

In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Anche per la CIE i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei figli minorenni.

I dati del titolare presenti sul documento sono:

  • Comune emettitore
  • Nome del titolare
  • Cognome del titolare
  • Luogo e data di nascita
  • Sesso
  • Statura
  • Cittadinanza
  • Immagine della firma del titolare
  • Validità per l’espatrio
  • Fotografia
  • Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra)
  • Genitori (nel caso di carta di un minore)
  • Codice fiscale
  • Estremi dell’atto di nascita
  • Indirizzo di residenza
  • Codice fiscale sotto forma di codice a barre

A chi si rivolge

Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di Gossolengo, anche minorenni.

I non residenti nel Comune di Gossolengo, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

Come si fa

La CIE si può richiedere sin da 6 mesi dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
E’ necessario presentarsi con la vecchia carta di identità oppure la denuncia di smarrimento/furto, il codice fiscale e una fototessera.
L’operatore dell’anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.
I tempi necessari per la richiesta del documento allo sportello dell’anagrafe saranno decisamente più lunghi rispetto a quelli attuali (circa 15 minuti per la CIE rispetto ai 7-8 del "vecchio" documento cartaceo), in quanto i dati da raccogliere sono più numerosi e complessi.

Procedure collegate all'esito

La ricevuta che viene rilasciata al momento della richiesta della CIE è un documento di riconoscimento, al pari delle carte d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno (vedi Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 14/02/2018 e la Circolare n.9 del 16/07/2019), quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiera) o titoli di viaggio, in quanto la ricevuta, in particolare per i viaggi all'estero, non è riconosciuta come documento valdi per il viaggio e/o l'espatrio.

In considerazione dei tempi per richiedere la CIE, maggiori rispetto a quelli del documento cartaceo, occorre effettuare la prenotazione dell'appuntamentovivamente consigliato al fine di limitare al minimo i tempi di attesa da parte degli utenti contattando l'Ufficio Anagrafe.

Cosa serve

  • carta d'identità scaduta o, in caso di primo rilascio, documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto).
  • 1 fotografia formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recente (effettuata da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005. 
  • I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può avariare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso.

inoltre:

  • Il richiedente deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta, se si tratta di minore deve essere accompagnato da almeno un genitore.
  • Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe)Serve l'autorizzazione di entrambi i genitori per renderla valida per l'espatrio (compilando l'atto di assenso presente tra gli allegati); nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare. In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice Tutelare, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la capacità genitoriale). In seguito all'entrata in vigore del d.L 20 gennaio 2012, n.1 (art.40) sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 deve essere indicato il nome dei genitori;
  • affidati ad un accompagnatore munito di attestazione di accompagnamento 
  • affidati con dichiarazione di accompagnamento dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea).

Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi. Compiuti i 14 anni i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE (con passaporto).

  • Per le persone con figli minori, il richiedente dichiara di avere l'assenso da parte dell'altro genitore avente la capacità genitoriale, di cui può anche essere, non obbligatoriamente, presentata l'autorizzazione scritta, in mancanza di dichiarazione del richiedente o di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio. L'atto di assenso può essere sostituito dal nulla osta del Giudice Tutelare.
  • Ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un genitore.
  • In caso di furto o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall' Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri.
  • In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato.

Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fideifacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. Nel caso in cui non fosse possibile procedere al riconoscimento nemmeno con tale modalità, la carta d'identità verrà rilasciata una volta che l'identificazione del richiedente sia stato effettuato dagli organi di Pubblica Sicurezza (art.289 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Costi

Il costo della CIE, previsto in euro 22,20 deve essere versato tramite POS o in contanti all’operatore dell’anagrafe al momento della richiesta e comprende anche le spese di spedizione.

Vincoli

L’interessato che intenda giovarsi dell’equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d’identità al passaporto, ovvero voglia richiederla con valididtà per l'espatrio, deve sottoscrivere, in sede di richiesta, una dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3, lettere a), b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
In mancanza di tale sottoscrizione, il documento verrà rilasciato con l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”.

Art.3, L. n.1185/1967

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

c) Abrogato;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e 4 della L. n.1423/1956;

f) Abrogato;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art.3-bis L. n.1185/1967 (articolo aggiunto dal d.L. n.69 del 13/06/2023):
Coloro nei cui confronti l’'autorità giudiziaria abbia inibito "il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.”.

Tempi e scadenze

Per richiedere la CIE è necessario chiedere un appuntamento contattando l'Ufficio Anagrafe.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.
Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, il rinnovo può essere richiesto anche prima di tale periodo.

Validità

La validità della CIE, invariata rispetto a quella della carta di identità tradizionale, è diversa a seconda all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di 3 anni;
  • 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni;
  • 3 anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.

La scadenza del documento corrisponderà all'ultimo compleanno utile, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione, al fine di rispettare quanto disposto dall'art.4 del Regolamento U.E. 2019/1157.

Nel caso di impedimento temporaneo a rilevare le impronte digitali (non a causa di un rifiuto da parte del cittadino), il documento avrà la durata limitata ad un anno.

Qualora l'impedimento alla rilevazione delle impronte non fosse temporaneo o evidente (come nel caso dell'amputazione di dati o mani), è possibile il rilascio del documento con la scadenza non ridotta ad un anno, previa presentazione di documentazione medica che attesti l'impedimento permanente.

I tempi di consegna del nuovo documento

La CIE NON viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 8 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata oppure presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.

La spedizione al domicilio del richiedente avverrà a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a cura di Poste Italiane.

Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente incaricata, e nel caso di inoltro presso un indirizzo privato, qualora al momento della consegna il cittadino non fosse presente verrà rilasciato un avviso nella cassetta delle lettere, sul quale è indicato un numero verde (803.160 servizio clienti di Poste Italiane) che sarà possibile contattare entro i primi 4 giorni dal rilascio dell'avviso. con il quale si potrà richiedere:

  • che l'invio venga nuovamente recapitato all'indirizzo del destinatario;
  • che l'invio venga messo a disposizione presso un ufficio postale.

Nel caso in cui non venisse fatta alcuna telefonata al numero verde, la CIE, a partire dal 6° giorno successivo al tentativo di consegna, potrà essere ritirata presso l'ufficio postale, dove rimarrà in giacenza per 30 giorni.

Trascorso anche tale periodo senza che il documento sia ritirato, verrà trasmesso al Comune dove rimarrà in giacenza sino al suo ritiro, e i tempi di trasmissione da Poste Italiane al comune non sono certi.

Sull'avviso di giacenza è anche indicato un codice di 12 cifre, con il quale è possibile effettura delle ricerche direttamente sul sito di Poste Italiane.

Si comunica che il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire o verificare i tempi e le modalità di consegna della CIE da parte del vettore.

Particolari casi di urgenza

L’Ufficio Anagrafe rilascia solo la Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituisce il tradizionale modello cartaceo.

Il Ministero dell'Interno ha previsto che la carta d'identità cartacea “deve essere concessa per agevolare il cittadino in caso di effettiva necessità, solo in presenza di gravi motivi” (2013 - risposta a quesito). Anche in questo caso spetta al cittadino comprovare quale siano i gravi motivi.

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmenteTale possibilità sarà praticabile fino all’esaurimento dei documenti cartacei in dotazione al Comune, in quanto il Ministero degli Interni ne ha interrotto la fornitura.

Carta d'identità cartacea

Il documento cartaceo verrà rilasciato esclusivamente in casi di urgenza dimostrata documentalmente. Quali motivi di urgenza si intendono i viaggi, sia in Italia che all'estero, che possono essere documentati con prenotazioni (anche alberghiere) o titoli di viaggio.

Il Regolamento dell'Unione Europea 2019/1157 ha stabilito che le carte d'identità cartacee dovranno cessare la loro validità entro il 3 AGOSTO 2026.

In attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Interno rispetto ai documenti che a tale data dovessero risultare ancora non scaduti, è comunque certo che da tale data le carte d'identità cartacee non avranno più validità per l'espatrio e non potranno più essere rilasciate.

Per il rilascio del documento cartaceo servono 3 fotografie formato tessera (cm.3,5 x 4,5), recenti (effettuate da non oltre 6 mesi), frontali, senza occhiali scuri. Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.Nel documento non è necessaria l'indicazione dello stato civile, che può essere espressamente richiesta dall'interessato.la professione viene riportata solo presentando, al momento della richiesta di rilascio, apposito documentazione che la attesta.

Segni particolari: I segni particolari da indicare sono quelli che si possono riconoscere sulla fotografia: “neo sulla guancia sinistra” è un segno distintivo, “neo sulla caviglia destra” invece no, anche se potrebbe essere esibito senza mettere in mostra nulla di imbarazzante.
Appare evidente che “gemello” non è ricavabile dalla foto, né si può costringere l’interessato a portarselo sempre appresso per esibirlo assieme al documento; analogamente zingaro, handicappato o balbuziente non sono caratteristiche ricavabili dalla foto.
Anche se a volte il cittadino si infastidisce, non gli si rende un buon servizio a non indicare un segno molto evidente: se un piccolo neo o una minima cicatrice possono essere trascurati, una macchia vistosa, un neo molto grande, una cicatrice ben visibile possono creare problemi all’imbarco di un traghetto o di un aereo, se non riportati correttamente.

Costi: Il costo della carta d'identitàcartacea è di Euro 5,42.

Richiedenti non residenti nel Comune di Gossolengo

La carta d'identià può essere rilasciata anche da un Comune di verso da quello di residenza (è comunque obbligatorio che la persona sia iscritta nell'Anagrafe della popolaizone di un Comune italiano).

In questi casi verrà richiesta una verifica dei dati al Comune di residenza, pertanto il rilascio del documento non può essere immediato.

Nel caso di rilascio da parte di un Comune diverso da quello di residenza, questo è possibile in due casi:

Comune di dimora

Spetta al cittadino comprovare che è effettivamente, e non casualmente, dimorante nel Comune.

Rientrano in tale categoria tutti coloro che siano in grado di comprovare di essere

temporaneamente dimoranti nel Comune: ricoverati in case di cura o altre strutture sanitarie o socio-sanitarie, temporaneamente ospiti di amici e parenti, in grado di comprovare tale condizione, coloro che hanno una sede di lavoro nel Comune, comunque tutti coloro che definiremmo dimoranti ma non ancora, per le più svariate ragioni, residenti.

Pertanto deve essere acquisita la documentazione che comprovi l’effettiva dimora. Se nel caso dei ricoverati e domiciliati in strutture ciò sarà agevole, nel caso di chi è semplicemente ospite temporaneo di privati (ma anche in hotel o alloggi di varia natura) l’interessato dovrà produrre qualsiasi elemento oggettivo in grado di dimostrare la sua condizione particolare di temporaneamente dimorante.

Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione

Per le persone che per motivi di salute, eventualmente documentabili, non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE, contattando direttamente l'Ufficio Anagrafe.

Cittadini italiani residenti all'estero

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.
La richiesta può essere presentata da tali cittadini utilizzando la piattaforma "Prenota online" o il diverso canale messo a disposizione dall'ufficio consolare competente per territorio e consultabile sul suo sito internet.
Dalla richiesta alla data stabilita per l'appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari all'ufficio consolare per l'esecuzione del riscontro dei dati anagrafici e per la soluzione di eventuali disallineamenti.
Il giorno stabilito per l'appuntamento l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta, presentare una foto formato tessera e la ricevuta del pagamento del costo del documento.
Inoltre, ad eccezione dei minori di anni 12, occorre che l'ufficio acquisisca le impronte digitali e la firma, che sono registrate in sicurezza esclusivamente all'interno del microchip presente nella CIE.
Risulta indispensabile che l'atto di nascita dell'interessato sia stato già trascritto nei registri di stato civile del Comune di riferimento, in considerazione che gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.
Nell'ipotesi in cui i dati anagrafici non fossero completamente coincidenti, l'operatore consolare sospende la procedura di rilascio e invia la richiesta di convalida dei dati di attribuzione del codice fiscale al Comune di iscrizione AIRE che, verificati i dati e apportate eventuali modifiche, attribuisce il predetto codice attraverso il sistema ANPR.
Ultimata la procedura, i dati del cittadino sono inviati dal Consolato al centro di produzione nazionale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che produce materialmente il documento.
Salvo casi particolari, la CIE dovrebbe arrivare per posta entro 15 giorni dalla richiesta in Consolato o dal perfeezionamento della pratica, e il richiedente potrà verificare il tracciamento della spedizione sul sito di Poste Italiane.

Il processo di emissione della CIE per i cittadini residenti all'estero presso il Comune, è attualmente in fase di elaborazione, pertanto a tali cittadini il Comune può rilasciare esclusivamente il modello cartaceo.

Modulo per rilascio CIE minorenni
04-08-2023

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