Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonchè Comunità Montane, semprechè vengano tra loro scambiati.
Ad esclusione di questi casi, l'imposta di bollo deve essere regolarmente assolta dal soggetto richiedente:
a) il certificato anagrafico viene emesso dall'uficiale di anagrafe soltanto se il richiadente abbia pagato l'imposta di bollo prescritta e venga corrisposto il diritto di segreteria;
b) chi vanta un legittimo titolo esentativo deve dichiararlo espressamente in quanto sui documenti rilasciati in esenzione di bollo l'ufficiale d'anagrafe deve indicare l'uso al quale gli stessi sono destinati.
A titolo esemplificativo si allega tabella degli atti dei servizi demografici nelle quale sono indicate le certificazioni assoggettate e non all'imposta di bollo.